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Si può rinunciare al giudizio per il disconoscimento di paternità ma non al diritto all'azione. Cass. 15 giugno 2017 n. 14879

Cass. Civ. sez. I  n° 14879 del 15 giugno 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel corso di un procedimento per disconoscimento di paternità, la domanda veniva accolta sulla base delle dichiarazioni rese dalla madre e dell'ingiustificato rifiuto dei figli di sottoporsi agli esami ematici. La parti ricorrono in Cassazione in quanto, nelle more del giudizio di merito, erano addivenute ad un accordo transattivo che comportava, fra le altre pattuizioni, anche la rinuncia a tutte le azioni pendenti, di talché era stata chiesta dichiararsi la cessazione della materia del contendere, richiesta invece rigettata.
Il Procuratore Generale d'udienza sottolinea come l'azione di disconoscimento della paternità abbia ad oggetto diritti indisponibili per i quali non è ammessa alcun tipo di negoziazione o rinuncia: la Suprema Corte però precisa che, fermo restando quanto ricordato dal Procuratore Generale, occorre valutare la volontà delle parti sottesa a tale accordo in relazione al giudizio. Pur dando atto dell'esistenza di giurisprudenza che considera possibile la rinuncia all'azione anche in materia di diritti disponibili, conclude che pur non essendo rinunciabile l'azione in sè e per sè (che potrebbe essere riproposta dai figli), ben può essere ammissibile una rinuncia al giudizio instaurato (con conseguente rinuncia alla sentenza), giudizio che potrebbe però essere riproposto in altro momento.

autore: Fossati Cesare