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La cittadinanza si acquisisce anche senza il giuramento previsto dalla legge, qualora per grave disabilità acclarata, l'interessata non possa prestarlo. Corte Cost., sent. del 7 dicembre 2017 n. 258.

Giovedì, 7 Dicembre 2017
Giurisprudenza | Cittadinanza
Corte Costituzionale, sent. del 7 dicembre 2017 n. 258. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 Nel caso di specie l'amministratore di sostegno di una ragazza, gravemente disabile, che ne era anche il padre, richiedeva al giudice tutelare che fosse trascritto il decreto concessivo della cittadinanza a favore della figlia in assenza del prescritto giuramento, dato che la figlia non sarebbe in grado di prestare tale atto, in quanto affetta da «epilessia parziale con secondaria generalizzazione» e «ritardo mentale grave in pachigiria focale». La giovane beneficiaria, ascoltata in udienza per saggiarne l'idoneità a prestare il prescritto giuramento, era apparsa del tutto disorientata nel tempo e nello spazio. Il Tribunale di Modena sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità;
La Corte riconosceva nell'impedimento ad un soggetto disabile impossibilitato a prestare giuramento per la sua patologia una intollerabile lacuna normativa e dichiarava  l'illegittimità costituzionale della normativa summenzionata, nella parte in cui non prevede deroghe all'obbligo della prestazione del giuramento, quale condizione per l'acquisizione della cittadinanza italiana, in presenza di «condizioni personali di infermità mentale in cui versi il futuro cittadino, impeditive del compimento dell'atto formale in discorso».
La non manifesta infondatezza della questione emerge dal contrasto con l'art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo: «non permettere al disabile psichico l'acquisizione di un diritto fondamentale», qual è lo status di cittadino, «dal momento che non è in grado della prestazione dell'atto formale del giuramento, significherebbe, alla fin fine, non "garantire" tale diritto; escludendo, così, l'infermo di mente dalla nuova collettività in cui è nato e si è formato, solo a causa dell'impedimento determinato dalla sua condizione psichica di natura personale».


autore: Zadnik Francesca