Applicazione concreta del "Dopodinoi". Immobili inseriti nel trust e di fatto alienati senza corrispettivo. Tribunale di Roma, decr. del 6 ottobre 2017 n. 12647
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Amministratrice di sostegno del figlio, gravemente disabile, la donna, con istanza al giudice tutelare, è stata autorizzata a istituire un trust in base alla legge n° 112 del 2016, e a vincolarvi due unità immobiliari di proprietà dello stesso disabile. Questo si è reso necessario per attuare un progetto di vita per il ragazzo, tramite lo strumento del trust, che supera le immediate necessità contingenti, e che è volto a creare un insieme di beni dei quali lo stesso fruirà in futuro, quando non ci saranno più i suoi genitori a provvedere a lui. Lo spirito della legge è proprio quello di permettere alle famiglie di creare, su misura delle esigenze del soggetto fragile, strumenti volti alla tutela del difficile momento della vita delle persone con disabilità, quando vengono a mancare i riferimenti familiari che li tutelano.
L'innovazione del provvedimento del Giudice tutelare di Roma è insta poi nel fatto che, acconsentendo a che l'ads inserisse nel trust due beni immobili di proprietà del beneficiario, esso ha concesso che si determinasse una apparente lesione del patrimonio dello stesso, poichè l'inserimento dei beni del trust è da considerarsi simile all'alienazione del bene ma che avviene senza corrispettivo. In realtà non vi è depauperamento, ma l'operazione va vista nel più ampio quadro del progetto trust per un "dopodinoi" più consepevole e congruo. Il trust verrà quindi istituito tramite atto pubblico e potrà contenere beni mobili e immobili, indicando le mansioni del trustee e specificando il termine del trust stesso, identificato con il decesso del beneficiario, nonchè la distribuzione dei beni residui alla chiusura del trust.
autore: Zadnik Francesca
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