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Protezione internazionale: il Tribunale ha l'onere di acquisire d'ufficio informazioni aggiornate e dettagliate sul paese d'origine – Cass. 14 novembre 2017 n. 26921

Venerdì, 1 Dicembre 2017
Giurisprudenza | Stranieri | Legittimità | Merito
Cass. Civ. n° 26921 del 14 novembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Un cittadino straniero, omosessuale, si era visto negare il provvedimento di protezione internazionale e umanitaria in quanto il Tribunale in primis e poi la Corte d'Appello da un lato aveva ritenuto contraddittorio e privo di specifici riscontri il suo racconto ed aveva ritenuto la situazione del paese di provenienza non così pericolosa per il richiedente.
Questi elementi, pur essendo di mero fatto, vengono valutati rilevanti dalla Suprema Corte in quanto valutati in maniera superficiale e incompleta dalla Corte Territoriale. La Cassazione infatti rileva come l'inattendibilità del richiedente non possa essere frutto di una mera valutazione soggettiva del giudicante (che aveva liquidato il racconto come "improbabile"), ma debba essere puntualmente motivata secondo i criteri di cui all'art. 3 comma 5 dlgs 251/2007. Specifica inoltre che debbono essere acquisite d'ufficio, in ogni modo e non solo tramite i canali di cui all'art. 8 c. 5 d.lgs 25/2008, le informazioni necessarie. Essendo mancati sia la corretta motivazione della valutazione dell'attendibilità del richiedente sia un'accurata indagine sul paese di provenienza, il provvedimento viene cassato con rinvio.

autore: Fossati Cesare