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Il Giudice Tutelare non è il giudice della famiglia, non si occupa di conflitti. Tribunale di Genova, 20 novembre 2017

Martedì, 28 Novembre 2017
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, decreto del Giudice Tutelare 20 11 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La competenza del giudice tutelare, prevista dagli artt. 320 commi 3 e seguenti c.c., presuppone una situazione non conflittuale tra i genitori. Lo si desume anche dal terzo comma di detto articolo, il quale utilizza il termine "i genitori" come soggetti legittimati attivi a richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare per compiere determinati atti e l'ultimo comma dell'art. 320 c.c. nello attribuire la responsabilità esclusiva ad uno dei due genitori per il compimento di determinati atti, presuppone non un conflitto tra gli stessi nell'esercizio della responsabilità genitoriale, ma un conflitto di interessi tra un genitore  e i figli.
Il giudice del conflitto genitoriale è il giudice della famiglia, vale a dire il Tribunale ordinario.
Per economia processuale vale precisare come l'entità della somma, di cui la ricorrente chiede di poter liberamente disporre a favore del figlio, pari a € 512,34 mensili, è tale che si può ritenere che l'atto giuridico di disposizione rientri nell'ambito degli atti di ordinaria amministrazione che possono essere compiuti dal genitore cui compete l'esercizio della responsabilità genitoriale senza autorizzazione del giudice tutelare.
Quanto alla richiesta di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in ordine all'incasso e gestione di tale somma, la domanda proposta al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c. va riqualificata come domanda di modifica delle condizioni di divorzio in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale in modalità esclusiva.

editor: Fossati Cesare