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Nell'interesse dei figli, la casa va assegnata solo alla madre affidataria e non anche al padre, a causa della grave conflittualità che persiste fra loro. Cass. ord. del 10 novembre 2017 n° 26709.

Sabato, 25 Novembre 2017
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità
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Alla luce di una grave conflittualità persistente nel rapporto fra i coniugi, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso di un uomo cui il Tribunale aveva imposto il versamento di un assegno di contributo al mantenimento dei figli  di € 700 e aveva negato la condivisione della casa ex coniugale, che sarebbe stata oggetto di lavori di suddivisione, assegnandola interamente alla moglie assegnataria della prole.
Per il ricorrente, anzi, i figli minori, in virtù del legame che li unisce al padre, avrebbero ottenuto un grande giovamento dalla co-assegnazione della casa coniugale, senza considerare che gli interventi edilizi di divisione non erano, a sua detta, né costosi né difficili da realizzare come invece era stato affermato.
 Per la Cassazione, tuttavia, tale motivo di ricorso deve essere considerato inammissibile perché con esso, in sostanza, non si fa altro che porre in discussione l''accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito senza evidenziare alcun fatto decisivo che la Corte d''appello avrebbe omesso di esaminare e, quindi, al di fuori dei confini tracciati dalla nuova formulazione dell''articolo 360, numero 5, del codice di rito.

autore: Zadnik Francesca