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Plurimi profili di estraneità possono comportare competenze giurisdizionali differenziate. Cass. SS.UU. 15 novembre 2017 n. 27091

Domenica, 19 Novembre 2017
Giurisprudenza | Giurisdizione e competenza | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 26 settembre – 15 novembre 2017, n. 27091 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La vicenda presenta numerosi profili di estraneità: i coniugi cittadini italiani avevano ottenuto il divorzio in Svizzera, il marito si era reso inadempiente, la madre con i figli si era trasferita in Inghilterra e chiedeva al tribunale italiano l'autorizzazione a vivere con i figli all'estero, la condanna del padre al pagamento delle spese scolastiche fino alla maggiore età presso le scuole estere, oltre le ulteriori spese straordinarie, nonché una condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai figli a causa del suo inadempimento, ed infine l'autorizzazione a vendere la nuda proprietà dell'appartamento dei figli ubicato in Italia, stante il difetto di autorizzazione del padre al riguardo. 
I giudici di merito dichiaravano la propria incompetenza su tutte le questioni poste.
Rilevavano peraltro che non sussistono i presupposti per l'ultrattività della competenza nella precedente residenza dei minori, dal momento che la residenza della famiglia era stata fissata stabilmente in Inghilterra da oltre 3 mesi (termine previsto dall'art. 12 del Reg. CE 2201/2003 ai fini della proroga della competenza).
Non sussisteva neppure l'accettazione della competenza giurisdizionale da parte del padre, non potendosi considerare tale la sua contumacia.
La Cassazione ricorda che secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea l'interesse preminente del minore si realizza nella tendenziale concentrazione di tutte le azioni giudiziarie che lo riguardano presso il giudice dello stato membro cui deve essere attribuita, sulla base del criterio di residenza abituale dello stesso, la competenza giurisdizionale in tema di responsabilità genitoriale.
Solo le domande che non siano accessorie a quelle relative alla responsabilità genitoriale possono dar luogo all'applicazione di fori alternativi, quali ad esempio quello del convenuto.
Nel caso di specie le domande relative all'accertamento dell'inadempimento del convenuto, così come il risarcimento del danno, esulano dalla responsabilità genitoriale.

autore: Fossati Cesare