inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La nuova relazione e la conseguente filiazione dimostrano disponibilità reddituali e quindi la responsabilità verso i primi figli. Corte d'Appello pen. di Palermo, 21 settembre 2017

Sabato, 18 Novembre 2017
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Merito
Corte d'Appello di Palermo, sezione penale, sentenza 21 09 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In primo grado il padre veniva attinto da provvedimento di condanna per aver omesso di corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli stabilito in sede di separazione.
Ricorreva in appello adducendo di non aver potuto provvedere al mantenimento dei figli in quanto privo di redditi.
Tuttavia nel corso del procedimento era emerso che lo stesso avesse intrapreso una nuova relazione sentimentale, generando un altro figlio. Per la Corte pare evidente che, avendo ricostituito una nuova famiglia, l'imputato ha potuto disporre, in maniera continuativa, di propri redditi, di ammontare non precisato, dei quali però non ha inteso far beneficiare la ex moglie ed i figli.
Peraltro l'onere della prova circa lo stato di occupazione o disoccupazione incombe sull'obbligato, non sull'accusa, come erroneamente sostenuto dal ricorrente.
Neppure lo stato formale di disoccupazione, o il fallimento ovvero la chiusura dell'attività d'impresa esime il genitore dall'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, specie se frutto di inerzia nel reperimento di altra stabile occupazione o di scarsa dedizione ad un impegno lavorativo, ben potendo egli procurarsi un'occupazione non regolarizzata o precaria, anche in luogo diverso da quello di abituale dimora.
Il giudice di seconde cure accoglie solo parzialmente l'appello, limitatamente alla misura del risarcimento del danno morale liquidato, apparendo eccessiva la misura di euro 500 a figlio - e quindi complessivi euro 1500 - a fronte dell'omesso versamento di una sola mensilità pari a euro 300,00. Stimasi equo liquidare in euro 100,00 a figlio il danno morale, oltre a euro 300,00 per danno patrimoniale.  

autore: Fossati Cesare