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E' costituzionalmente legittima la disparità tra la facoltà concessa alla donna di restare anonima dopo il parto e l'impossibilità del presunto padre a sottrarsi alla prova del DNA. - Cass. 1 giugno 2017 n. 13880

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 13880 del 1 giugno 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il ricorrente veniva dichiarato padre di una donna a seguito di una tortuosa istruttoria, in cui inizialmente la domanda era stata rigettata per mancanza di indizi sulla relazione fra la madre e il presunto padre, mentre nel giudizio d'appello, in seguito al test del DNA cui il convenuto voleva sottrarsi, la paternità veniva riconosciuta. Nel giudizio di legittimità il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 c.c., per contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata disparità del regime giuridico relativo alla maternità e alla paternità naturali. Il ricorrente sostiene che mentre la donna può scegliere di non essere madre abortendo il feto ai sensi della L. n. 194 del 1978 o esercitando, alla nascita del figlio, il proprio diritto di rimanere anonima ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, l'uomo non ha diritto di scegliere di non essere padre, perché non ha la possibilità di rimanere anonimo e non può sottrarsi all'azione di cui all'art. 269 c.c.. L'eccezione viene disattesa per manifesta infondatezza con la motivazione che le situazioni della madre e del padre non sono paragonabili, perché l'interesse della donna a interrompere la gravidanza ai sensi della L. n. 194 del 1978 o a rimanere anonima ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, non può essere assimilato all'interesse di chi, negando la volontà diretta alla procreazione, pretenda di sottrarsi alla dichiarazione di paternità naturale. 

autore: Fossati Cesare