Non sono litisconsorti necessari i beneficiari di trust ma è bene siano invitati in giudizio dal trustee, per tutelare i propri interessi. Cass. sent. n° 19376 del 3 agosto 2017
In caso di trust a favore dei figli, che è oggetto di azione revocatoria da parte dei creditori del padre, la corte sottolinea come, gli stessi non debbano essere considerati litisconsorti necessari, poichè la destinazione non incide sulla titolarità dei
beni, né fa insorgere un diritto soggettivo in loro favore.
In ordine al (la dotazione
del) trust, si precisa quindi che le posizioni beneficiarie sono soggette alla
discrezionalità del trustee. L'unico legittimato passivo
(oltre al debitore) è il trustee in quanto unico soggetto di riferimento
nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come
colui che dispone del diritto ed è dunque candidato a resistere in
giudizio. i beneficiari non sono parti
necessarie del processo, ma possono intervenire per evitare di essere
pregiudicati in caso di revoca.
editor: Zadnik Francesca
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