L'opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione della casa familiare non può superare il novennio dalla pronuncia . Cass. ord. n. 25835 del 31 ottobre 2017.
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Qualora il provvedimento di assegnazione della casa familiare non venga trascritto, esso sarà opponibile ai terzi solo per il novennio successivo alla disposizione dello stesso. Se la trascrizione avvenga dopo un'eventuale alienazione del bene, infatti, essa non potrà opporsi ai terzi se non nei termini del ridetto novennio. Per una miglior tutela della garanzia del diritto di abitazione nell'immobile, fondamentale sarebbe stato trascrivere subito il provvedimento.
Nel caso di specie la casa era stata assegnata all'ex moglie affidataria della figlia minore ma, nelle more del novennio di durata di opponibilità ai terzi, la stessa era stata alienata dall'ex marito alla di lui madre. La nuova acquirente alla scadenza dei nove anni chiedeva, prima stragiudizialmente e poi nanti il Tribunale, il rilascio di detto bene da parte dell'ex nuora che, nel frattempo, aveva trascritto il provvedimento di assegnazione. Tale atto era avvenuto però solo dopo l'alienazione del bene, pertanto ella non avrebbe potuto opporre ai terzi acquirenti quel provvedimento se non per i nove anni dalla disposizione dello stesso.
autore: Zadnik Francesca
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