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La rettificazione del sesso può essere ottenuta anche solo con la dimostrazione della definitività della scelta senza necessità di intervento chirurgico – Tribunale di Trento 29 settembre 2017

Venerdì, 3 Novembre 2017
Giurisprudenza | Transessualismo | Merito
Tribunale di Trento 29 settembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in esame il ricorrente domandava congiuntamente la rettificazione del proprio sesso da maschile a femminile e la cessazione degli effetti civili del matrimonio in essere con la moglie. Nella sentenza viene ricostruito il percorso del ricorrente, dalla psicoterapia, alla presa di coscienza della propria identità sessuale, sino alla terapia ormonale sino all'asportazione dei genitali maschili, sino alla ricostruzione di apparenti genitali esterni femminili, senza però la creazione di una vagina artificiale.
Il Tribunale, accogliendo le domande, aderisce alla linea interpretativa sancita dalla sentenza Cass.n. 15138/15, cui è seguita la pronuncia n. 221/15 della Corte Costituzionale in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stabilendo che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU. Ne deriva dunque che per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, pur restando "ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali.

autore: Fossati Cesare