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Si applica l'interdizione quando la persona non è in grado in alcun modo di interagire con un ads – Tribunale di Torino 22 settembre 2017

Venerdì, 3 Novembre 2017
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito
Tribunale Torino 22 settembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La persona oggetto del procedimento di interdizione risultava affetta da deficit neuro-cognitivo maggiore, cronicizzato e con componente organica degenerativa, con grave compromissione cognitiva. Il Tribunale di Torino nomina un tutore provvisorio e conferma la più invasiva misura di protezione sostenendo che  un provvedimento di Ads sarebbe insufficiente a tutelare la convenuta in modo adeguato, in quanto  totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non  in grado di provvedere da sola alle esigenze del quotidiano.
La Corte territoriale sostiene che l'Amministrazione di Sostegno individua in capo al destinatario esclusivamente un'incapacità relativa, in quanto riferita soltanto agli atti espressamente limitati dal provvedimento del Giudice Tutelare, mentre la restante parte rimane nell'ambito della gestione rimessa all'autonomia dell'amministrato, tanto che nessuno status di incapacità si determina in capo a quest'ultimo .
Ne consegue che un provvedimento di Amministrazione di Sostegno non può che essere strutturato attraverso l'indicazione di singoli atti, o categorie di atti che l'Amministratore di Sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto dell'amministrato ovvero in assistenza del medesimo; per tutti gli altri atti il beneficiario conserva la capacità d'agire e, in ogni caso, può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

editor: Fossati Cesare