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L'art. 720 c.c. trova applicazione anche in caso di immobile ereditario non divisibile senza alterarne la struttura e il comodo godimento – Cass. Ord. n° 24185 del 13 ottobre 2017

Venerdì, 3 Novembre 2017
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità | Merito
Cass Civ ord sez II 24185 del 13 ottobre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell'ambito di un giudizio di divisione ereditaria avente ad oggetto fra gli altri un immobile rustico, una delle parti contestava il progetto di divione in quote effettuato dal CTU. Il professionista aveva predisposto le quote tenendo conto della natura del bene, che se frazionato diversamente, per la sua natura, avrebbe dato luogo a quote pressoché inservibili. La Suprema Corte afferma che in tema di  divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi articoli 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'articolo 720 c.c., non solo nel caso di mera non divisibilità dei beni, ma anche ove gli stessi non siano comodamente divisibili. Ciò avviene qualora, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.

autore: Fossati Cesare