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L'omessa informazione al padre separato sulla grave situazione scolastica del figlio, determina l'annullamento della bocciatura del ragazzo. TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent.12 ottobre 2017, n. 312

Giovedì, 26 Ottobre 2017
Giurisprudenza | Scuola
TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent.12 ottobre 2017, n. 312 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tar Friuli accoglie il ricorso di un padre separato avverso i provvedimenti che avevano impedito al proprio figlio di accedere alla classe successiva, lamentando la violazione del suo diritto ad essere informato e tempestivamente del peggioramento del profitto del figlio a scuola, in palese violazione alla circolare ministeriale 5336/2015, che impone il rispetto sostanziale del dititto alla bigenitorialità, obbligando le scuole a comunicare ad entrambi i genitori, anche se separati, la situazione scolastica della prole.
il comportamento omissivo della scuola ha impedito al padre dello studente, ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi atti a intervenire positivamente sul rendimento scolastico del figlio, così come dallo stesso a suo tempo prospettato in una e-mail inviata alla scuola.
Secondo un giudizio prognostico ex ante, se fossero stati tempestivamente attivati tali rimedi, questi avrebbero potuto dare buoni frutti quanto al rendimento scolastico del ragazzo.
Giudizio avvalorato da circostanze come le capacità di recupero dell'alunno, evidenziate dall'andamento altalenante del profitto scolastico, e l'esito più che positivo dell'anno scolastico in precedenza frequentato dall'allievo altrove, ma sotto la guida del padre.

autore: Zadnik Francesca