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Dopo la separazione la figlia può subentrare nell'alloggio popolare assegnato alla madre, nel frattempo deceduta. Cass. sent. 25411 del 26 ottobre 2017

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Per giustificare la legittimità del rientro della figlia nell'abitazione di edilizia popolare che era stata assegnata alla madre, la Corte di Cassazione utilizza il concetto amplio di nucleo familiare per l'assegnazione dell'immobile. "Ater" l'ente pubblico che si occupa dell'assegnazione degli immobili infatti, contestava che la figlia dell'assegnataria non potesse subentrare alla madre, non essendo stata presente nel nucleo familiare al momento dell'assegnazione dell'immobile, perchè coniugata.
Dopo la separazione però la donna chiedeva e otteneva il subentro nell'immobile popolare che era stato assegnato alla madre, oramai deceduta, e la Cassazione le dava ragione, utilizzando il concetto di nucleo familiare ampliato, cui viene riconosciuto il diritto al subentro anche al caso della figlia sposata e non convivente col genitore al momento della conclusione del contratto.
"Altrimenti" sottolinea la Suprema Corte, "perderebbe di significato la presa in considerazione dei figli come soggetti che possono subentrare nella locazione". Infatti, se fosse necessario essere parte del nucleo familiare «originario» al momento della stipula del contratto non avrebbe senso la norma della legge regionale Ater che prevede l'«ampliamento» del nucleo familiare nei confronti dei figli separati che vanno a vivere con il genitore assegnatario.

autore: Zadnik Francesca