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Il beneficiario di ads può negare l'accesso ai suoi dati personali a chiunque, anche ai parenti più prossimi – Tribunale di Genova 14 luglio 2017

Venerdì, 20 Ottobre 2017
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito
Tribunale di Genova decreto 14 luglio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Dopo l'udienza in cui era stato nominato un amministratore di sostegno in favore del beneficiario, la figlia di costui chiedeva l'accesso al fascicolo, contenente le relazioni dell'ads e altra documentazione inclusi anche dati personali e sanitari. A tale accesso si opponevano sia il beneficiario che l'ads. Il Giudice Tutelare di Genova, osserva che i dati raccolti nel corso del procedimento giudiziario, ed in special modo i dati propri delle procedure di amministrazione di sostegno nell'ambito dei quali si possono annoverare dati "sensibili" (e precipuamente, ma non solo, quelli personali idonei a rivelare lo stato di salute) non possono essere diffusi e il beneficiario della amministrazione di sostegno "ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano".  Conseguentemente, in forza del codice privacy, l'accesso ai dati del beneficiario deve essere riservato al solo amministratore di sostegno (ed al solo fine dell'esercizio della funzione pubblicistica a lui assegnata) mentre ne è vietata la divulgazione verso terzi. Consegue che il diniego espresso dal beneficiario è volontà è prevalente su qualunque esigenza di terzi. 

editor: Fossati Cesare