La violenza in famiglia e il reiterato comportamento vessatorio che produce intimidazione è idoneo anche a determinare l'addebitabilità della separazione all'autore delle violenze.
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Il carattere di continuazione delle vessazioni veniva dimostrato, nel caso di specie, dal giudizio penale definitivo che aveva condannato il ricorrente per condotte ascrivibili all'art 572 c.p. ed anche dalle dichiarazioni dei figli. Le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, secondo la Corte, da fondare, di per sé sole, quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo lapronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenee.
autore: Zadnik Francesca
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