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Accolte le ragioni di beneficiario di amministrazione di sostegno contrario al provvedimento di nomina. Cass. ord. n° 22602 del 27 settembre 2017.

Giovedì, 28 Settembre 2017
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Legittimità
Cass. ord. n° 22602 del 27 settembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Accolti i motivi di ricorso relativi alla dubbia legittimazione del soggetto ricorrente per la nomina di amministratore di sostegno, pare infatti che il tribunale territoriale non avesse verificato in modo opportuno il grado di parentela del ricorrente, qualificatosi come figlio quando in realtà ne sarebbe stato il figliastro, in relazione al soggetto amministrando, la suprema Corte  accoglie anche i motivi relativi all'opportunità del provvedimento nel caso di specie.
Il soggetto beneficiario infatti, seppure soggetto fragile, non è affetto da menomazioni fisiche o psichiche neppure temporanee ed ha subito una limitazione nella sua sfera personale della quale va verificata l'opportunità e la necessità, per non incorrere nella violazione dell'art. 8 CEDU. (tutela della vita privata e familiare) Pertanto la Cassazione rinvia alla corte territoriale per una nuova valutazione del caso.

editor: Zadnik Francesca