Accolte le ragioni di beneficiario di amministrazione di sostegno contrario al provvedimento di nomina. Cass. ord. n° 22602 del 27 settembre 2017.
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Accolti i motivi di ricorso relativi alla dubbia legittimazione del
soggetto ricorrente per la nomina di amministratore di sostegno, pare
infatti che il tribunale territoriale non avesse verificato in modo
opportuno il grado di parentela del ricorrente, qualificatosi come
figlio quando in realtà ne sarebbe stato il figliastro, in relazione al
soggetto amministrando, la suprema Corte accoglie anche i motivi
relativi all'opportunità del provvedimento nel caso di specie.
Il
soggetto beneficiario infatti, seppure soggetto fragile, non è affetto
da menomazioni fisiche o psichiche neppure temporanee ed ha subito una
limitazione nella sua sfera personale della quale va verificata
l'opportunità e la necessità, per non incorrere nella violazione
dell'art. 8 CEDU. (tutela della vita privata e familiare) Pertanto la
Cassazione rinvia alla corte territoriale per una nuova valutazione del
caso.
autore: Zadnik Francesca
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