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Revocato obbligo al mantenimento della figlia trentacinquenne, se è dimostrato che non si è mai impegnata a cercare sistemazione lavorativa. Cass. ord. n° 22314 del 25 settembre 2017.

Giovedì, 28 Settembre 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
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La Corte di Appello di Roma accoglie il reclamo proposto da un uomo, padre di una ragazza trentacinquenne, disoccupata, avverso un provvedimento del tribunale di Roma che lo obbligava al mantenimento del suo obbligo economico nei confronti della stessa. L'uomo, pur benestante e proprietario di beni e fondi, si oppone strenuamente al permanere dell'obbligo al mantenimento della propria figlia, adulta e non inabile al lavoro, in quanto ritiene che la stessa non si sia mai adeguatamente impegnata nella ricerca e nel mantenimento di un'occupazione. La figlia impugna il provvedimento della Corte di Appello in Cassazione ma la Suprema Corte le dà torto. Anche se colpita da patologia, la stessa non è riuscita a dimostrare di essere inabile al lavoro e il padre ha dato prova che la donna non abbia mai cercato lavoro in modo efficace. Pertanto l'obbligo al mantenimento del padre nei suoi confronti, viene revocato.

autore: Zadnik Francesca