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Se i coniugi non convivono più il tradimento non comporta addebito. Cass. 20 settembre 2017 n. 21859

Venerdì, 22 Settembre 2017
Giurisprudenza | Addebito della separazione | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 7 luglio – 20 settembre 2017, n. 21859 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ribadito il principio che la violazione dell'obbligo di fedeltà, per dare luogo all'addebito della separazione, deve avere assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.

Ove la convivenza tra i coniugi sia già venuta meno,  la pur provata relazione extraconiugale non può dar luogo a pronuncia di addebito.

autore: Fossati Cesare