Se la rete familiare è solida ed organizzata non è necessaria la figura dell'amministratore di sostegno, qualora siano parzialmente mantenute le capacità cognitive del soggetto fragile. Tribunale di Como, decreto 16 giugno 2017.
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La misura di protezione era stata richiesta dall'Ospedale di zona e disposta in via di urgenza dal Tribunale competente al fine di consentire al beneficiario di esprimere un valido consenso informato al posizionamento di PEG, per il miglioramento della modalità di alimentazione dello stesso. Il g.t., rilevato che, nella vita quotidiana del soggetto non vi erano motivazioni valide per mantenere la figura dell'amministratore di sostegno, essendo il beneficiario assistito sulle ventiquattro ore da personale e familiari ed essendo permanenti nel soggetto sufficienti doti di autonomia decisionale, ha ritenuto che, superata la situazione di urgenza, la misura di amministrazione di sostegno aperta fosse superflua, ed ha ritenuto di revocarla ex art 413 cc.
editor: Zadnik Francesca
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