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Il tribunale di Milano crea la figura giurisprudenziale del danno da deprivazione della figura paterna. Tribunale di Milano, sent. n° 2938/2017 del 13 marzo 2017.

Venerdì, 15 Settembre 2017
Giurisprudenza | Illecito endofamiliare | Merito
Tribunale di Milano, sent. n°  2938/2017 del 13 marzo 2017. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il tribunale di Milano soddisfa le richieste della madre di un ragazzo disabile che conviene in giudizio il padre dello stesso, per sentirlo condannare al risarcimento delle spese sostenute dalla nascita alla data della domanda. La donna agisce anche in qualità di amministratrice di sostegno del figlio disabile, affetto da una grave paralisi celebrarle e chiede altresì il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal ragazzo a causa della totale assenza della figura paterna. Dalla ctu eseguita risulta infatti che il ragazzo è dotato di particolare sensibilità e che ha subito grave nocumento dalla totale assenza del padre nella propria vita, ciò gli ha fatto percepire la totale assenza del padre in modo ancor più acuto e pregante rispetto a soggetti privi delle descritte disabilità.

I requisiti per la sussistenza del risarcimento ex art 2043 cc da "fatto ingiustocon altrui danno" sono quindi stati rilevati dal Tribunale di Milano nel caso di specie. Il comportamento del padre è stato "non jus", perchè violativo degli obblighi genitoriali e "contra jure," perchè ha arrecato danno alla vittima, il figlio. Il danno subito dal figlio è pertanto stato causalmente correlato alla condotta del soggetto, il padre.

Il tribunale precisa altresì che la liquidazione di questa tipologia di danno sfugge a precise quantificazioni monetarie e pertanto deve essere necessariamente "liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c. facendo riferimento alle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale redatte dall'Osservatorio di Milano per la liquidazione del danno in sede civile" Inoltre , nel caso di specie, l'importo deve essere rideterminato, non essendoci un decesso della figura genitoriale e quindi una perdita definitiva della figura, nella somma di euro 100mila.

autore: Zadnik Francesca