Il testatore era compos sui se nel documento spiegava in modo ragionevole i motivi delle proprie scelte successorie. Corte di Appello di Palermo, Sentenza 18 aprile 2017, n. 738.
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Per annullare l'atto testamentario è indispensabile che chi impugna il testamento, dimostri la dedotta incapacità,
salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e
permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene
provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. La prova della incapacità naturale della testataria non è in questo caso stata fatta emergere dalla parte attrice, che ha posto solo la questione sulla documentazione medica comprovante l'invalidità civile della propria madre e sul fatto che la stessa percepisse indennità di accompagnamento.
Non sono state provate però le considerazioni specifiche sull'effettiva incapacità di testare del soggetto nel momento di composizione dell'atto. Per il Tribunale di merito e poi per la Corte di Appello ciò sarebbe stato indispensabile ai fini dell'annullabilità dell'atto testamentario, Le testimonianze del notaio e dei testimoni presenti all'atto hanno invece fatto prevalere la tesi di validità del testamento, in quanto non redatto per errore, violenza subita o per dolo da parte di terzo, ma nelle piene facoltà mentali della donna, che aveva spiegato al notaio stesso le motivazioni che l'avevano spinta a quelle scelte.
autore: Zadnik Francesca
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