Il Tribunale non omologa la separazione solo "di fatto" di due coniugi che continueranno a vivere insieme per esigenze economiche.Tribunale di Como, ordinanza 6 giugno 2017
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Dato per certo che l'accordo dei coniugi elemento fondante delle condizioni di separazione, l'atto in cui si realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorchè non contrattuale, incidendo su diritti soggettivi, in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, ovvero maggiorenni nonautosufficienti economicamente, di compiere ex art. 158 2°co cc la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi. Premesso ciò, il Tribunale di merito non può omologare la separazione di "fatto",dando forma giuridica a tale situazione. Il giudice infatti sottolinea che ciò potrebbe dare adito a distorsioni del sistema con finalità anche elusive dell'istituto della separazione consensuale il quale, se del tutto svincolato da riferimenti oggettivi, si presterebbe fin troppo facilmente ad operazioni elusive o accordi simulatori, per finalità anche illecite.
editor: Zadnik Francesca
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