Anche se i genitori vivono in due stati diversi possono avere l'affido condiviso del figlio minore. Cass. sent. del 3 agosto 2017 n° 19421.
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Ritenute corrette e legittime le motivazioni della corte territoriale di
affidare alla madre il minore, tenuto conto della tenera età dello
stesso e delle caratteristiche personologiche della madre e di quelle
psicologiche del padre. La Suprema corte ritiene congrue all'interesse
del minore anche le minuziose indicazioni del tribunale in merito alle
modalità di frequentazione del bambino con i genitori i quali, vivendo
in diversi stati (Italia il padre ed Inghilterra la madre) potranno
tenere con sè il figlio ogni 5 settimane, secondo un preciso calendario
scadenziato, in totale equilibrio.
Essendo il bambino ancora piccolo,
l'unica precisazione in ordine a tale organizzazione sarà quella,
secondo la Suprema corte, di rivedere le condizioni di affido una volta
che il bambino inizierà a frequentare le scuole dell'obbligo.
autore: Zadnik Francesca
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