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Anche se i genitori vivono in due stati diversi possono avere l'affido condiviso del figlio minore. Cass. sent. del 3 agosto 2017 n° 19421.

Giovedì, 3 August 2017
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Legittimità
Cass. sent. del 3 agosto 2017 n° 19421. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ritenute corrette e legittime le motivazioni della corte territoriale di affidare alla madre il minore, tenuto conto della tenera età dello stesso e delle caratteristiche personologiche della madre e di quelle psicologiche del padre. La Suprema corte ritiene congrue all'interesse del minore anche le minuziose indicazioni del tribunale in merito alle modalità di frequentazione del bambino con i genitori i quali, vivendo in diversi stati (Italia il padre ed Inghilterra la madre) potranno tenere con sè il figlio ogni 5 settimane, secondo un preciso calendario scadenziato, in totale equilibrio.
Essendo il bambino ancora piccolo, l'unica precisazione in ordine a tale organizzazione sarà quella, secondo la Suprema corte, di rivedere le condizioni di affido una volta che il bambino inizierà a frequentare le scuole dell'obbligo.

autore: Zadnik Francesca