Tutela massima per madre e figlia con predisposizione di ordini di protezione che inibiscano al padre l'avvicinarsi alle due donne. Trib di Roma, provv del 6 luglio 2017
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Il tribunale di Roma ribadisce che l'istituto previsto dall'articolo 342 bis del Codice civile – e introdotto dalla legge 154/2001 - presuppone la coabitazione delle parti, tale considerazione muove dal fatto che gli ordini di protezione non hanno soltanto la funzione di interrompere situazioni di convivenza turbata ma, sopratutto di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico» e ancora «il requisito della convivenza (inteso come perdurante coabitazione) va per altro inteso sussistente anche quando vi sia stato l'allontanamento provocato dal timore di subire violenza fisica dal congiunto». Per questo accoglie il ricorso di una donna che desiderava proteggere se stessa e la propria figlia dall'ex marito e padre della bambina, che aveva oggettivamente compiuto già in precedenza atti pregiudizievoli nei confronti della stessa. Si precisa anche che "la finalità della tutela sia quella di impedire, con l'interruzione della coabitazione, il protrarsi o l'insorgere di situazioni di pericolo per l'integrità fisica o morale che si possano sviluppare all'interno delle mura domestiche, rappresentando così un rimedio «urgente all'intollerabilità della convivenza» posto che il contenuto tipico dell'ordine del giudice, è quello dell'allontanamento dell'autore dell'illecito dalla casa familiare; mentre specifica come «le ulteriori misure inibitorie, quali il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante ovvero l'imposizione di un assegno periodico, sono previste solo ove occorra e rappresentano dunque misure meramente accessorie».
autore: Zadnik Francesca
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