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E' nulla la donazione diretta priva di requisito formale dell'atto pubblico, perchè la stabilità del trasferimento patrimoniale presuppone la forma conferita dal pubblico ufficiale. Cass. SS.UU. del 27 luglio 2017 n° 18725

Venerdì, 28 Luglio 2017
Giurisprudenza | Donazione | Legittimità
Cass. SS.UU. del 27 luglio 2017 n° 18725 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le sezioni chiariscono in modo netto cosa si intenda per donazione diretta, in cui è necessario a pena di nullità il requisito formale della pubblica fede, e donazione indiretta, in cui non è necessaria alcuna formalità.
Il bonifico bancario, per la sua connotazione propria di manifestazione di arricchimento dell'altro soggetto al quale viene effettuato in mancanza di sinallagma da parte sua, può e deve senz'altro essere qualificato fra le donazioni dirette e pertanto necessita del requisito formale a pena di nullità. Senza tale requisito, la donazione è da considerarsi nulla, con tutte le conseguenze del casoin tema ad esempio di successione ove se la donazione è nulla il patrimonio del donante non si è mai spogliato del bene donato.
Le Sezioni Unite distinguono nettamente la donazione "diretta" (che, pertanto, ha la necessità dell'atto pubblico) nel caso in cui vi sia «passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro»: questa situazione è evidente nel caso del bonifico bancario, nel quale la banca agisce come mero esecutore di un ordine impartito da un suo correntista. dalla donazione "indiretta" che si ha nei casi evidenziati dal provvedimento, ogni qual volta vi sia : un contratto a favore di terzo, un pagamento di un debito altrui, un pagamento di un prezzo dovuto da altri, la vendita di un bene a un prezzo irrisorio, la rinuncia a un credito a favore del debitore.

autore: Zadnik Francesca