Non è necessario che il minore patisca pregiudizio irreparabile dall'allontanamento del genitore straniero, essendo sufficiente che il danno sia effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave. Cassazione, ord. del 19 luglio 2017 n° 17861
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Non è ammissibile negare il permesso del genitore a rimanere presso lo
Stato italiano, luogo di residenza del figlio, pretendendo che l'uomo
dia prova che il disagio al minore dato dal suo allontanamento sarebbe
"irreparabile".
L'uomo aveva dato prova di reale attaccamento al
bambino, anche per dimostrazione delle relazioni dei servizi sociali, ed
aveva chiesto e mai ottenuto l'esperimento di una CTU per verificare i
suoi rapporti con il figlio. E' certo pertanto che il minore subirebbe
un danno dal suo allontanamento Il requisito della irreparabilità di
tale disagio conseguente non è poi nemmeno richiesto dalla norma,
essendo sufficiente per la giustificazione della permanenza di un
genitore straniero presso lo stato ove vive un figlio minore,
l'esistenza dei parametri della effettività, della concretezza e della
percepibilità del danno che verrebbe patito dallo stesso ove il genitore
venisse allontanato.
autore: Zadnik Francesca
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