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Non è necessario che il minore patisca pregiudizio irreparabile dall'allontanamento del genitore straniero, essendo sufficiente che il danno sia effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave. Cassazione, ord. del 19 luglio 2017 n° 17861

Giovedì, 20 Luglio 2017
Giurisprudenza | Stranieri | Legittimità
Cassazione, ord. del 19 luglio 2017 n° 17861 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non è ammissibile negare il permesso del genitore a rimanere presso lo Stato italiano, luogo di residenza del figlio, pretendendo che l'uomo dia prova che il disagio al minore dato dal suo allontanamento sarebbe "irreparabile".
L'uomo aveva dato prova di reale attaccamento al bambino, anche per dimostrazione delle relazioni dei servizi sociali, ed aveva chiesto e mai ottenuto l'esperimento di una CTU per verificare i suoi rapporti con il figlio. E' certo pertanto che il minore subirebbe un danno dal suo allontanamento Il requisito della irreparabilità di tale disagio conseguente non è poi nemmeno richiesto dalla norma, essendo sufficiente per la giustificazione della permanenza di un genitore straniero presso lo stato ove vive un figlio minore, l'esistenza dei parametri della effettività, della concretezza e della percepibilità del danno che verrebbe patito dallo stesso ove il genitore venisse allontanato.

autore: Zadnik Francesca