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Non sussistono i presupposti per la revoca dell'affido condiviso solo per i comportamenti di dubbi moralità tenuti dalla madre. Cassazione Ord. del 11 luglio 2017 n° 17137.

Venerdì, 21 Luglio 2017
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Legittimità
Cassazione Ord. del 11 luglio 2017 n° 17137. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Secondo la Corte di cassazione, la corte territoriale ha omesso di verificare l'effettiva esistenza dei necessari presupposti per la revoca dell'affido condiviso, che devono essere concreti ed evidenti ed apportare disagi per i minori. Accolti pertanto i motivi di impugnazione della madre, che si oppone a tale decisione, poichè manca una valutazione sulla sussistenza di un pregiudizio delle minori, che la norma impone dover esser specificamente esplicitato, ma è presente invece direttamente una stigmatizzazione dello stile di vita della madre ritenuto 'non consono dal punto di vista morale".
Relativamente a ciò, la ricorrente sottolinea che non vi siano state mai effettive prove della situazione di disagio per le minori e che le stesse erano già precedentemente state collocate presso il padre. Non si vede come pertanto le attività svolte dalla donna presso la sua abitazione debbano rendere pregiudizievoli per le minori il loro rapporto con la madre, tanto da essere necessario l'affido esclusivo delle stesse al padre. LA corte di cassazione accogle tale linea e cassa con rinvio la decisione.

autore: Zadnik Francesca