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La pensione di reversibilità si ripartisce fra ex coniuge e vedova non considerando solo la durata dei rispettivi matrimoni. Cass. 5 luglio 2017, n. 16602

Venerdì, 14 Luglio 2017
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ. sez. II ord.  7 aprile - 19 maggio 2017 n 12691 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Suprema Corte, nell'esaminare l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello che aveva disposto la suddivisione in parti uguali fra ex coniuge titolare di assegno di divorzio e vedova, afferma che la valutazione della Corte territoriale era corretta e priva di contraddizioni ed illogicità: in considerazione erano stati presi non solo la durata dei rispettivi matrimoni, ma anche l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Si evidenzia come il meccanismo divisionale non sia uno strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma sia preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi.

autore: Fossati Cesare