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Ampia la discrezionalità del giudice nella valutazione dell'interesse del minore al nome. Cass. 11 luglio 2017 n. 17139

Venerdì, 14 Luglio 2017
Giurisprudenza | Cognome | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 11 luglio 2017 n. 17139 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali della persona.
L'interesse al quale il giudice è chiamato alla tutela non è quello alla parificazione della posizione del figlio nato fuori del matrimonio a quella dei figli nati nel matrimonio, bensì quello di garantire l'interesse del figlio a conservare il cognome originario, se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità.
L'ampia discrezionalità attribuita al giudice si giustifica per l'assenza di alcun automaticismo, né nel senso di un favor verso il patronimico, né nel senso di una prevalenza del primo cognome attribuito. 

autore: Fossati Cesare