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L'assegno divorzile assolve funzione eminentemente assistenziale. Tribunale di Bari, 11 maggio 2017

Venerdì, 14 Luglio 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito Sezione Ondif di Bari
Tribunale di Bari, sentenza 11 maggio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso oggetto di giudizio il Tribunale barese anticipa la Cassazione in tema di criteri di accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (la pronuncia barese è del 18 aprile 2017, quella della Cassazione 11504 del 10 maggio)).
Anzitutto il chiarimento che l'assegno divorzile differisce dall'assegno di concorso al mantenimento del coniuge separato.
Il primo va riconosciuto allorché tra gli ex coniugi vi sia una disparità di forza economica tale da giustificare la persistenza di un sostegno solidaristico anche dopo il matrimonio.
Dopodiché il Tribunale passa in rassegna i dati della fattispecie che militano per un accertamento negativo: la durata - breve - del matrimonio; l'assenza di figli nati dall'unione (che avrebbe valorizzato l'eventuale apporto al menage familiare della moglie); l'assenza dell'elemento costituito dall'impossibilità per il beneficiario di procurarsi autonomamente le risorse necessarie al suo mantenimento e viceversa la percezione di redditi propri.
Alla luce di quest'ultima circostanza la conservazione di un trattamento economico periodico assumerebbe i caratteri di un'ingiusta rendita parassitaria.
Ne consegue la revoca della misura di assegno periodico sino ad allora riconosciuto, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
La norma che disciplina i presupposti per l'attribuzione del trattamento economico, sebbene si giustifichi nella logica assistenziale dell'assegno, tende anche a promuovere la piena autonomia economica degli ex coniugi ed a scongiurare il formarsi di anacronistiche rendite di posizione, oltre tutto socialmente inaccettabili.
In ossequio ai principi elaborati dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile (Commission on European Family Law), nonché base ai principi di libertà e di auto responsabilità, dopo il divorzio gli unici legami destinati a rimanere in vita dovrebbero essere quelli riguardanti i figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, essi dovrebbero avere una durata temporanea.

autore: Fossati Cesare