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L'adozione speciale si giustifica al fine di apprestare una protezione al minore anche prima dell'adozione piena. Tribunale per i Minorenni di Bari, 23 giugno 2017

Domenica, 2 Luglio 2017
Giurisprudenza | Adozione | Merito Sezione Ondif di Bari
Tribunale per i Minorenni di Bari, sentenza 23 giugno 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Minore inserita da lungo tempo in famiglia di affidatari.
Richiesta di adozione in casi particolari ex art. 44 lettera d) L. 184/1983.
Forzata intromissione di ricordi basati sulla appartenenza impartiti dalla nonna.
Necessità di protezione della minore.
Costituisce effetto dell'adozione in casi particolari la stabilizzazione formale di una consolidata situazione di fatto, senza la recisione irrimediabile con la storia personale e familiare di origine.
L'apertura di una procedura di adozione piena su richiesta del PM non rende inutile una pronuncia di adozione in casi particolari, che si giustifica per l'urgenza di conferire stabilità di vita alla minore.

E' interesse del minore adottato, pur nelle forme di cui all'art. 44 lettera d) legge adozione, acquisire il cognome degli adottanti, perché il diritto al nome costituisce diritto fondamentale dell'individuo, tale per cui può adottarsi un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 55 legge adozione, con riferimento all'art. 299 c.c.

autore: Fossati Cesare