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La mancata comunicazione al P.M. del procedimento per la nomina di amministratore di sostegno è causa di nullità della pronuncia. Cass. SSUU 18 gennaio 2017, n.1093

Corte di Cassazione, Sezioni Unite - sentenza 18 gennaio 2017, n.1093 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di specie, il Giudice Tutelare aveva emesso un provvedimento di nomina senza che gli atti fossero trasmessi al P.M.  

La Cassazione, dopo un'attenta analisi delle norme, distingue i casi in cui è previsto soltanto l'intervento del P.M. (art. 70, comma primo, nn. 2, 3 e 5, cod. proc. civ.) e non anche l'esperibilità dell'azione da parte di tale organo, per non essere ad esso attribuito il relativo potere di iniziativa giudiziaria (art. 70, comma primo, n. 1 cod. proc. civ.): soltanto nell'ultima ipotesi la mancata partecipazione del P.M. medesimo al giudizio di primo grado ne determina la nullità. Rilevando che l'art. 406, comma 1, c.c. prevede il potere di azione del pubblico ministero in relazione all'interdizione e all'inabilitazione, potere, dunque, che è esteso all'amministrazione di sostegno, si tratta indubbiamente di un'ipotesi di intervento del pubblico ministero sussumibile nell'art. 70 n. 1 cod. proc. civ. 

Ne discende che la violazione delle norme indicate comporta la rimessione del procedimento dinanzi al primo giudice.

 

editor: Fossati Cesare