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Con il divorzio si rende necessario superare le posizioni di rendita parassitaria. Tribunale di Bari, 21 marzo 2017

Mercoledì, 28 Giugno 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito Sezione Ondif di Bari
Tribunale di Bari, sentenza n. 1528 del 21 marzo 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In sede di divorzio il marito chiedeva la revoca del provvedimento di assegnazione della casa, a fronte della raggiunta indipendenza dei figli.
La moglie convenuta chiedeva la conferma dell'assegnazione della casa, poiché tale pattuizione aveva formato oggetto di accordo tra i coniugi in sede di separazione.
Secondo il Tribunale barese, osta alla permanenza dell'assegnazione il venir meno delle necessità della prole.
Anche a voler configurare l'assegnazione come effetto di una libera pattuizione fra le parti, sarebbe a rischio la legittimità costituzionale del provvedimento, che produrrebbe una espropriazione del diritto di proprietà.
La moglie ha chiesto altresì il riconoscimento di un assegno di divorzio.
Ella tuttavia non ha dimostrato l'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione a consentirle di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
La cessazione del rapporto determina a carico delle parti l'esigenza di procurarsi l'autosufficienza economica atta a superare posizioni di rendita parassitaria non più consentite dopo la fase della separazione.
Tale orientamento trova conferma nei principi affermati dalla Commission on European Family Law della UE, laddove regola generale è che dopo il divorzio "ciascun coniuge provvede ai propri bisogni", mentre la prosecuzione di un obbligo di mantenimento è considerato un evento eccezionale.
Anche quando rimangano in vita obblighi patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea.

autore: Fossati Cesare