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Il miglioramento delle condizioni economiche del marito non comporta automatico aumento dell'assegno di mantenimento per la moglie. Cass. sent. del 20 giugno 2017 n° 15200

Giovedì, 22 Giugno 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. sent. del 20 giugno 2017 n° 15200 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Sulla base dei riscontri avuti in sede di merito, valutata l'alta conflittualità dei coniugi e l'applicazione della misura sanzionatoria dell'art 709 ter cpc nei confronti della madre che, nonostante ciò, continuava a comportarsi in modo da voler eliminare l'ex dall'orizzonte della vita del figlio, la Suprema Corte ribadisce, fra gli altri, il principio del parametro per l'aumento dell'assegno di mantenimento.
Secondo la Corte, corretta è stata infatti la diminuzione dell'importo dovuto dall'uomo per l'assegno di mantenimento, in quanto il presunto aumento di reddito a favore dello stesso conseguito negli anni addietro, non si era poi assestato negli anni successivi, essendo riferito ad un incarico professionale speciale che era però stato di durata limitata, e che aveva davvero quadruplicato le entrate dello stesso, ma che ormai era cessato.
L'aumento delle finanze dell'ex cui la donna faceva riferimento per fondare le proprie pretese di integrazione dell'assegno di mantenimento era pertanto inesistente allo stato attuale e, come tale, non poteva essere utilizzato come elemento di modifica del quantum.

autore: Zadnik Francesca