L'importanza della bigenitorialità nel controllo di legittimità degli accordi di negoziazione assistita. Tribunale di Torino, 29 maggio 2017
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Il PM, chiamato ad emettere l'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, come convertito dalla legge legge 10 novembre 2014 n. 162, il quale recita: "In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza", non la concedeva, in quanto nell'accordo non risultava che i coniugi erano stati informati dell'importanza che ciascun figlio trascorra tempo
adeguato con entrambi i genitori, e li rimetteva dinnanzi al Presidente del Tribunale.Il Presidente, pur dando atto delle difficoltà interpretative dello scarno testo normativo, riconosce natura camerale alla fase presidenziale e autonomia di valutazione al Presidente rispetto al diniego del PM, anche tenuto conto dei chiarimenti che le parti possono fornire in questa fase.Nell'accordo in questione era mancata l'informazione preliminare da parte degli avvocati sull'importanza della bigenitorialità. Il PM nega l'autorizzazione quando
ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli.Nella fattispecie il regime di visita al genitore non collocatario (week-end alternati e un solo pomeriggio infrasettimanale, senza pernottamento) è valutato come limitato.Che tale valutazione risulta confermata dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza, avendo esse riferito
di avere possibilità di attenersi a giorni ed orari di visita
paterni più ampi di quelli risultanti dall'accordo.Pertanto il
dissenso da parte del Pubblico Ministero è
condiviso dal Presidente, in quanto l'omesso avviso alle parti ex art. 6, seppure non determini la sanzione della nullità della negoziazione, ha comportato la determinazione di un calendario di visita
che contrasta con l'interesse dei minori a conservare una relazione
continuativa con il padre nel rispetto del principio di
bigenitorialità.
Il Presidente, pur dando atto delle difficoltà interpretative dello scarno testo normativo, riconosce natura camerale alla fase presidenziale e autonomia di valutazione al Presidente rispetto al diniego del PM, anche tenuto conto dei chiarimenti che le parti possono fornire in questa fase.
Nell'accordo in questione era mancata l'informazione preliminare da parte degli avvocati sull'importanza della bigenitorialità. Il PM nega l'autorizzazione quando
ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli.
Nella fattispecie il regime di visita al genitore non collocatario (week-end alternati e un solo pomeriggio infrasettimanale, senza pernottamento) è valutato come limitato.
editor: Fossati Cesare
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