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Le scelte di vita degli ex coniugi non possono riverberarsi in danno dell'altro, tantomeno dei figli. Tribunale di Taranto, 15 maggio 2017

Domenica, 18 Giugno 2017
Giurisprudenza | Modifiche della separazione e del divorzio | Merito Sezione Ondif di Taranto
Tribunale di Taranto, decreto 15 maggio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ricorso ai fini della modifica delle condizioni della separazione.
Richiesta di revoca dell'assegno per la moglie e di riduzione per la figlia.
Dedotta riduzione reddituale e nuova convivenza della moglie. 
Il subentro di una convivenza more uxorio determina la presunzione di spostamento dell'onere di mantenimento dal coniuge separato al nuovo convivente. Revoca del contributo di mantenimento in favore della moglie.
Viceversa quanto agli effetti sugli obblighi di mantenimento verso i figli, nessun rilievo possono avere: la stipula di un contratto di locazione, le spese per l'acquisto dei mobili, l'accensione di un finanziamento (nuovi oneri assunti dall'ex marito).
Anche il rapporto di convivenza del ricorrente comporta una presunzione di contribuzione alla spese del convivente, seppure allo stato disoccupato. Gli effetti delle scelte di vita del coniuge non collocatario della prole non possono riverberare effetti pregiudizievoli sui figli.

autore: Fossati Cesare