Concretizza il reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c. c.p. la condotta dell'amministratore di sostegno che ometta di depositare il proprio rendiconto finale. Cass. Pen. 6 marzo 2017 n. 10879
Nella fattispecie esaminata l'amministratore di sostegno, tra l'altro figlio del beneficiario e non professionista, ometteva di depositare il rendiconto finale nonostante l'esplicito invito del Giudice Tutelare comunicatogli con rituale notifica. Non è stata accolta la difesa del ricorrente volta a sostenere che il reato de quo non sia un reato di pericolo presunto e che occorra invece un danno non verificatosi nel caso. La Corte di Cassazione conferma il suo orientamento, che può dirsi ormai consolidato, affermando che la condotta tipizzata nella fattispecie normativa di cui all'articolo 328 c.p., comma 1, costituisce un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, in quanto incidente su beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, nella specie da compiere per ragioni di giustizia e senza ritardo, indipendentemente dallo specifico atto e dal nocumento che possa derivarne.
editor: Fossati Cesare
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