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Contrasti tra le sezioni in merito alla titolarità del diritto alla pensione di reversibilità del coniuge superstite beneficiario di una tantum. Cass. 10 maggio 2017 n.11453

Mercoledì, 14 Giugno 2017
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ. Sez. I ord. 11453 del 10 maggio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte, nel rimettere la questione alle SS.UU., evidenzia come vi siano due orientamenti contrapposti, uno che che sottolinea il profilo previdenziale del diritto in questione così da non escludere il diritto alla pensione di reversibilità e l'altro che invece individua nella titolarità attuale del diritto all'assegno la condicio legis per l'erogazione della stessa. La presente ordinanza opera un excursus dettagliato dello stato della giurisprudenza della Corte a partire dalla pronuncia n° 159/1998 delle SS.UU. in cui si riconosceva la natura previdenziale del diritto alla pensione di revensibilità, sino alle pronunce più recenti in cui è emerso netto il contrasto fra le diverse Sezioni la quali, pur aderendo alla definizione del diritto de quo datone dalle SS.UU., ne hanno diversamente individuato il presupposto, di talchè in alcune pronunce vi è stata una lettura più favorevole al coniuge divorziato mediante una interpretazione dell'art. 9 c. 2 L. 898 /70 più estinseva e tutelante, mentre in altre vi è stata una rigidità che ha portato all'esclusione della provvidenza.

autore: Fossati Cesare