Il beneficiario di amministrazione di sostegno può anche accettare l'eredità puramente e semplicemente. Tribunale di Vercelli, decreto 3 marzo 2017.
Il giudice tutelare, dato atto dell'inammissibilità al beneficiario di amministrazione di sostegno dei medesimi vincoli relativi all'accettazione dell'eredità posti per i soggetti interdetti o minori, per motivi eminentemente dogmatici, rileva la sostanziale ammissibilità dell'accettazione anche tacita del patrimonio mobiliare ed immobiliare da parte del soggetto amministrato, ove sia stata data prova dell'inesistenza di pesi oneri e vincoli sui beni stessi.
Precisa il Tribunale infatti che, "se è vero che l'accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.); e se è vero che il
beneficiario, può accettare puramente e semplicemente l'eredità; non si
vede dunque perché inibirgli la modalità più diretta e usuale di
porre in essere tale negozio. La qual cosa,
oltretutto,consentirebbe al beneficiario di evitare i costi
dell'accettazione espressa, laddove negoziata con atto pubblico (ciò che, in casi simili, avviene nella quasi totalità dei casi). il compimento dell'atto che comporti accettazione tacita, nella gran parte dei casi, sarà anch'esso soggetto al medesimo regime autorizzativo (si pensi alla riscossione di capitali, o alla vendita di beni), ciò che determinerà dunque una duplice valenza in capo al decreto del Giudice tutelare, da intendersi quale condicio juris tanto del valido compimento dell'atto espresso, quanto della valida accettazione tacitadell'asse ereditario.
editor: Zadnik Francesca
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