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Reclamabili nanti la Corte di Appello i provvedimenti del giudice tutelare in materia di diritto alla salute e alla libertà religiosa. Cass. sent. del 7 giugno 2017 n° 14158

Cass. sent. del 7 giugno 2017 n° 14158 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ammissibile il reclamo nanti la Corte di Appello contro la decisione del giudice tutelare di respingere o accogliere la domanda dell'amministratore di sostegno per ottenere l'autorizzazione a negare o concedere, al personale sanitario, l'autorizzazione, per conto dell'amministrato, a sottoporsi a qualunque terapia medica. Anche se il ricorso in Cassazione era divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato l'intervenuto decesso dell'amministrato nelle more del giudizio, la Suprema Corte ha tenuto ad esprimersi enunciando un importante principio di diritto, stante l'importanza e la delicatezza dell'argomento trattato.
Il giudice tutelare aveva rigettato la domanda della ricorrente, testimone di Geova come il marito, di negare il consenso a trasfusioni di sangue e emoderivati. Una volontà indicata dall'uomo in un documento sottoscritto in precedenza. La Corte d'Appello di Genova aveva declinato la sua competenza a esprimersi sul provvedimento del giudice tutelare, considerandolo non decisorio e dunque reclamabile solo davanti al Tribunale. Ma la Cassazione non ritiene questo elemento come determinante ad escludere la reclamabilità in appello del decreto, considerandolo assolutamente un provvedimento decisorio, in quanto incisivo su un diritto fondamentale dell'individuo come quello alla salute, tutelato anche da fonti internazionali quali la Convenzione per i diritti dell'uomo e la Convenzione di Oviedo.

autore: Zadnik Francesca