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Non basta la decisa avversione per il provvedimento di amministrazione di sostegno a giustificare la tramutazione della misura in quella di interdizione. Tribunale di Udine, sentenza 25 marzo 2017 n° 435

Venerdì, 9 Giugno 2017
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito
Tribunale di Udine, sentenza 25 marzo 2017 n° 435 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In un caso di amministrazione di sostegno nei confronti di una persona con gravi problematiche psichiatriche, che si era sempre opposta alla misura di protezione, anche se rivestita da diversi soggetti nominati quali suoi amministratori di sostegno nel corso degli anni, il Tribunale di Udine, respinge il ricorso del Pm ed afferma che «eventuali condotte oppositive gravi della beneficiaria, possono sempre trovare opportuno rimedio con l'estensione, ove necessario, di singole previsioni incapacitanti (ex art. 411 ultimo comma c.c.), sicché non si giustifica l'adozione del più grave provvedimento interdittivo". Anche se per la grave malattia mentale della beneficiaria, l'istituto dell'amministrazione di sostegno si era rivelato inidoneo a rispondere alle concrete esigenze della beneficiaria, quindi, il Tribunale, riconoscendo comunque che la donna avesse capacità ed autonomie nella gestione delle attività della vita quotidiana, non ha ritenuto opportuna l'applicazione della più limitante misura di interdizione.

editor: Zadnik Francesca