CTU, tutore ed educatore per ridurre il rischio di escalation conflittuale. Tribunale di Genova, ordinanza 25 maggio 2017
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Separazione personale con alti indici di conflittualità e rischio di escalation simmetrica quale tentativo delle parti di ottenere un risarcimento per il fallimento dell'unione.
Necessario preservare il minore da tale conflittualità.
Esigenza di affido a terzi, ma inopportunità di affido ai servizi sociali locali a causa di una situazione di potenziale conflitto d'interessi.
Occorre provare una diversa strada, quella della nomina di un educatore che coadiuvi i genitori nella gestione dei rapporti parentali, garantisca la corretta gestione dell'affidamento, rappresenti un punto d'incontro delle reciproche richieste.
L'educatore è nominato quale ausiliario del CTU ai sensi dell'art. 56 comma 3 DPR 30.05.2002 n. 115. Egli riferirà al giudice istruttore con relazione ogni 15 gg.
E' opportuno proseguire l'incarico di CTU affinché possa relazionare circa i progressi compiuti.
L'educatore tuttavia non risolve il problema del regime di affidamento.
Considerata la mancata reciproca accettazione del ruolo dell'altro genitore non può farsi luogo ad un affidamento esclusivo. Si rende necessario sospendere la responsabilità genitoriale di entrambi e provvedere alla nomina di un tutore al quale viene attribuito l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni straordinarie o di particolare rilevanza.
Va inoltre stabilito un dettagliato regime di visite che riduca quanto più possibile gli incontri tra i genitori.
autore: Fossati Cesare
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