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Il raggiungimento del limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio diventa parametro certo di indipendenza economica ai fini dell'assegno divorzile. Tribunale di Milano, decreto 22 maggio 2017

Martedì, 23 Maggio 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
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Il Tribunale di Milano fa propri i principi espressi dalla recente sentenza della Suprema Corte in materia di presupposti per la determinazione dell' an e del quantum debeatur dell'assegno divorzile, ribadendo che il pregresso tenore di vita matrimoniale non è più un presupposto per il riconoscimento del mantenimento, che spetterà invece solo se l'ex richiedente non è indipendente economicamente. Per indipendenza economica dovrà intendersi, secondo detto orientamento, la capacità che una persona adulta e sana ha di provvedere al proprio sostentamento, tenendo conto del contesto sociale in cui è inserita. In altre parole la sua capacità di trovare le risorse sufficienti per il vitto, l'alloggio e l'esercizio dei diritti fondamentali. Per individuare un parametro certo si potranno utilizzare i criteri previsti per la determinazione dell'amnmissione al patrocinio gratuito a spese dello stato. Potrà prendersi a parametro di riferimento il mancato raggiungimento dei requisiti di reddito massimi fissati che ad oggi corrispondono a circa 11.528,41 euro annui. Un altro parametro utile, poi, può essere individuato nel reddito medio della zona in cui vive e abita chi richiede l'assegno.

autore: Zadnik Francesca