Il raggiungimento del limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio diventa parametro certo di indipendenza economica ai fini dell'assegno divorzile. Tribunale di Milano, decreto 22 maggio 2017
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Il Tribunale di Milano fa propri i principi espressi dalla recente sentenza della Suprema Corte in materia di presupposti per la determinazione dell' an e del quantum debeatur dell'assegno divorzile, ribadendo che il pregresso tenore di vita matrimoniale non è più un presupposto per il riconoscimento del mantenimento, che spetterà invece solo se l'ex richiedente non è indipendente economicamente. Per indipendenza economica dovrà intendersi, secondo detto orientamento, la capacità che una persona adulta e sana ha di provvedere al proprio sostentamento, tenendo conto del contesto sociale in cui è inserita. In altre parole la sua capacità di trovare le risorse sufficienti per il vitto, l'alloggio e l'esercizio dei diritti fondamentali. Per individuare un parametro certo si potranno utilizzare i criteri previsti per la determinazione dell'amnmissione al patrocinio gratuito a spese dello stato. Potrà prendersi a parametro di riferimento il mancato raggiungimento dei requisiti di reddito massimi fissati che ad oggi corrispondono a circa 11.528,41 euro annui. Un altro parametro utile, poi, può essere individuato nel reddito medio della zona in cui vive e abita chi richiede l'assegno.
autore: Zadnik Francesca
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