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Al creditore spetta la valutazione sulla tutela del credito attraverso l'iscrizione ipotecaria. Corte d'Appello di Firenze 17 marzo 2017

Venerdì, 12 Maggio 2017
Giurisprudenza | Responsabilità | Merito Sezione Ondif di Grosseto
Corte d'Appello di Firenze, sentenza 17 marzo 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Decreto di omologa della separazione dei coniugi. Iscrizione ipotecaria sui beni immobili dell'obbligato a tutela del credito di mantenimento.
L'obbligato promuoveva giudizio ai fini dell'accertamento della illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e per il risarcimento dei danni.
Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuto accordo.
Impugnava l'obbligato sostenendo la necessità di una valutazione di esistenza di un pericolo di inadempimento a fondamento della domanda di iscrizione ipotecaria e richiamando Cass. 3 marzo 2004.
La Corte d'Appello dissente dalla lettura data dall'appellante alla norma dell'art. 156 c.c.
Ogni sentenza consente al creditore la tutela attraverso l'iscrizione d'ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c., in quanto ogni condanna è assistita dalla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
L'art. 156 c.c. è norma specifica dettata a tutela del credito al mantenimento: non richiede alcuna valutazione giudiziaria in ordine al periculum in mora, essendo tale valutazione rimessa alla discrezionalità della parte.

autore: Fossati Cesare