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L'assegno spetta per condurre una vita dignitosa, senza speculazioni. Cassazione 11 maggio 2017 n. 11538

Venerdì, 12 Maggio 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Corte di Cassazione, sentenza 11 maggio 2017 n. 11538 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Cassazione torna sul tema della titolarità dell'assegno di divorzio e stempera un poco l'effetto clamore suscitato con la pronuncia n. 11504 del 10 maggio scorso.
In questo caso viene accolta la domanda della richiedente l'assegno contro il provvedimento della Corte d'Appello che aveva ritenuto necessaria, da parte dell'istante, la prova dell'inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro.
Troppo stringente, secondo gli Ermellini, l'onere imposto al richiedente l'assegno.
La natura assistenziale dell'assegno di divorzio è tale che esso deve essere disposto in favore di chi disponga di redditi insufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa, e deve essere contenuto nella misura che permetta il raggiungimento dello scopo senza provocare illegittime locupletazioni.
Nel caso di specie la donna non risultava percepire un reddito regolare e tale circostanza è stata ritenuta idonea a ritenere fornita la prova della insufficienza dei mezzi.
Sulla decisione hanno pesato anche la sistemazione abitativa degli ex coniugi: lui titolare di possidenze immobiliari, lei vive nella casa dei genitori.

autore: Fossati Cesare