All'assegno di divorzio va riconosciuta funzione esclusivamente assistenziale. Corte di Cassazione 10 maggio 2017 n. 11504
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Storico revirement della Corte di Cassazione in tema di obblighi di mantenimento in sede di divorzio.Con il divorzio il
rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello
status personale dei coniugi, da considerarsi "persone singole", sia dei loro rapporti
economico-patrimoniali, in specie quanto al reciproco dovere di assistenza morale e materiale.La norma, l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, prevede due fasi ben distinte del giudizio.La prima, la fase di accertamento della sussistenza del requisito per il riconoscimento dell'assegno, riguarda esclusivamente le condizioni dell'ex coniuge richiedente: quest'ultimo deve anzitutto dimostrare l'assenza di
«mezzi adeguati»; deve inoltre dimostrare di non poterseli procurare per ragioni oggettive, in ciò rientrando il concetto di solidarietà post-coniugale.L'elemento costituito dal tenore
di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che
poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative
maturate nel corso del matrimonio stesso, era stato in passato utilizzato come parametro per valutare l'adeguatezza dei mezzi del richiedente.Tale orientamento per la Cassazione deve essere oggi superato, data l'evoluzione sociale e tenuto conto del quadro normativo sovranazionale.Il tenore di vita non costituisce più uno degli elementi da valutare nell'accertamento dell'an debeatur dell'assegno.L'interesse
tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile non
è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, bensì il raggiungimento dell'indipendenza economica, in tal senso dovendo
intendersi la funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno
divorzile.Il principio al quale deve ritenersi ispirata la normativa sul contributo economico è quello della autoresponsabilità economica, da intendersi conformato alle condizioni della persona singola.La condizione di mancanza di indipendenza o autosufficienza economica è onere probatorio che grava sul richiedente l'assegno e va valutata sulla base degli indici principali: possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari; capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.Solo ove abbia avuto esito positivo siffatta preliminare valutazione si passerà alla seconda fase, quella della quantificazione dell'assegno, informata al principio della solidarietà economica, all'interno della quale verranno in rilievo tutti gli elementi indicati dalla norma: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi.
La norma, l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, prevede due fasi ben distinte del giudizio.
La prima, la fase di accertamento della sussistenza del requisito per il riconoscimento dell'assegno, riguarda esclusivamente le condizioni dell'ex coniuge richiedente: quest'ultimo deve anzitutto dimostrare l'assenza di
«mezzi adeguati»; deve inoltre dimostrare di non poterseli procurare per ragioni oggettive, in ciò rientrando il concetto di solidarietà post-coniugale.
L'elemento costituito dal tenore
di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che
poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative
maturate nel corso del matrimonio stesso, era stato in passato utilizzato come parametro per valutare l'adeguatezza dei mezzi del richiedente.
Tale orientamento per la Cassazione deve essere oggi superato, data l'evoluzione sociale e tenuto conto del quadro normativo sovranazionale.
Il tenore di vita non costituisce più uno degli elementi da valutare nell'accertamento dell'an debeatur dell'assegno.
L'interesse
tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile non
è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, bensì il raggiungimento dell'indipendenza economica, in tal senso dovendo
intendersi la funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno
divorzile.
Il principio al quale deve ritenersi ispirata la normativa sul contributo economico è quello della autoresponsabilità economica, da intendersi conformato alle condizioni della persona singola.
La condizione di mancanza di indipendenza o autosufficienza economica è onere probatorio che grava sul richiedente l'assegno e va valutata sulla base degli indici principali: possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari; capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Solo ove abbia avuto esito positivo siffatta preliminare valutazione si passerà alla seconda fase, quella della quantificazione dell'assegno, informata al principio della solidarietà economica, all'interno della quale verranno in rilievo tutti gli elementi indicati dalla norma: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi.
autore: Fossati Cesare
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