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Soggetto passivo imu il coniuge superstite, anche se residente in un altro comune. Comm. Trib Reggio Emilia, sent. 103 2 2017 del 7 aprile 2017

Comm. Trib  Reggio Emilia, sent.  103 2 2017 del 7 aprile 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Ctp ha ribadito che l'imposta municipale sugli immobili deve essere versata dal soggetto titolare del diritto di abitazione ex lege (in base all'articolo 540, comma 2, del Codice civile): così infatti ha statuito «al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni». Nella specie, una vedova che era subentrata come occupante l'abitazione morendo dismessa dal marito, pur avendo vissuto ed essendo residente in un'altra abitazione e in un altro comune, è stata dichiarata tenuta al pagamento dell'Imu sul ridetto immobile. Ciò non sarebbe stato automatico nel caso in cui, fra i coniugi, fosse intervenuta una separazione giudiziale o consensuale, oppure quando la diversa residenza fosse stata consentita a seguito di provvedimento del giudice o, infine, quando uno dei coniugi fosse stato escluso dalla potestà sui figli o fosse stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.

autore: Zadnik Francesca