Soggetto passivo imu il coniuge superstite, anche se residente in un altro comune. Comm. Trib Reggio Emilia, sent. 103 2 2017 del 7 aprile 2017
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La Ctp ha ribadito che l'imposta municipale sugli immobili deve essere versata dal soggetto titolare del diritto di abitazione ex lege (in base all'articolo 540, comma 2, del Codice civile): così infatti ha statuito «al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni». Nella specie, una vedova che era subentrata come occupante l'abitazione morendo dismessa dal marito, pur avendo vissuto ed essendo residente in un'altra abitazione e in un altro comune, è stata dichiarata tenuta al pagamento dell'Imu sul ridetto immobile. Ciò non sarebbe stato automatico nel caso in cui, fra i coniugi, fosse intervenuta una separazione giudiziale o consensuale, oppure quando la diversa residenza fosse stata consentita a seguito di provvedimento del giudice o, infine, quando uno dei coniugi fosse stato escluso dalla potestà sui figli o fosse stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.
autore: Zadnik Francesca
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